Normativa

CCT, accordo bonario e arbitrato irrituale

 Immagine di copertina: foto di Patrick Tomasso su Unsplash

La difficile coesistenza tra il Collegio Consultivo Tecnico e gli altri rimedi alternativi alla giurisdizione

di BARBARA CARDUCCI | Avvocato, Responsabile Ufficio Legale e Contratti

Tra le direttive contenute nella Legge Delega n. 78/2022, il Legislatore ha previsto l’estensione e il rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale attraverso il ricorso ai cosiddetti ADR quali strumenti di giustizia complementare che si affiancano al contenzioso giudiziale agendo sulla leva della mediazione tra le parti. Lo scopo è quello di deflazionare i lunghi tempi del contenzioso che disincentivano gli investimenti soprattutto nel settore pubblico delle infrastrutture. 

Nuovo Codice dei Contratti

Come noto, il nuovo Codice dei Contratti ha attuato la direttiva della Legge n. 78/2022 affiancando ai metodi alternativi già previsti nel D. Lgs. n. 50/2016 quello introdotto con il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (poi convertito con mod. nella Legge 14 settembre 2020, n. 108) – cd. decreto semplificazioni – vale a dire il collegio consultivo tecnico (CCT).

E infatti l’art. 215 prevede che in tale ipotesi debba essere costituito un CCT, secondo le modalità contenute nell’Allegato V.2 al fine di “prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti”.

Lo stesso articolo dispone poi: “Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808-ter del codice di procedura civile

Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l’attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte.  L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l’ipotesi di condotta dolosa”.

Si tratta dunque di un istituto innovativo, reso obbligatorio al verificarsi di determinati presupposti e destinato ad avere impatti di notevole rilevanza anche dal punto di vista economico, sia per i soggetti aggiudicatori e che per gli appaltatori/concessionari.

E infatti, salvo che le parti abbiano espresso diversa volontà, nei casi in cui non sia previsto dal legislatore che il CCT sia chiamato a rendere pareri obbligatori (prevalentemente nei casi di sospensione dell’appalto di cui all’art. 216), le determinazioni di tale Collegio vengono ad assumere valore di lodo irrituale con vincolatività, quindi, di natura contrattuale. Ne consegue che le pretese dell’operatore economico fatte valere con riserva, assumono – se riconosciute dal CCT – a tutti gli effetti valore di credito idoneo a costituire titolo per promuovere decreto ingiuntivo e, come tali, dovranno figurare tra i debiti del Soggetto aggiudicatore. 

Ma con alcune differenze e peculiarità sostanziali rispetto alla disciplina della transazione e all’accordo bonario che, pur costituendo anch’essi atti di valenza contrattuale: 

• Non esimono la Stazione Appaltante da responsabilità erariale per colpa, al contrario di quanto avviene per l’Amministrazione che attua i contenuti della determinazione resa dal CCT;

• Non sono sottoposti allo speciale regime impugnatorio dinanzi alla Corte d’Appello previsto per le determinazioni con valore di lodo pronunciate dal CCT ma sono soggetti, in caso di vizi, all’ordinario regime processuale che può esplicarsi anche in 3 gradi di giudizio. 

Questioni da chiarire

Il ricorso al CCT può essere invocato per tutte le questioni controverse tra Soggetto Aggiudicatore e Appaltatore, ivi incluse le riserve. Ma se così è, non si comprende più l’effettiva operatività dell’istituto dell’accordo bonario che nel nuovo Codice è stato recepito senza variazioni rispetto al D. Lgs. 50/2016. 

Ancor più non si comprende, soprattutto per appalti di lavori soprasoglia, quale potrà essere l’utilizzo pratico dell’accordo bonario se si considera che l’adempimento di una determinazione con valore di lodo esonera la stazione appaltante dalla responsabilità erariale per colpa grave e la mancata costituzione del Collegio è invece considerata grave inadempimento.

Parimenti problematico appare il rapporto tra l’istituto del CCT e quello dell’arbitrato irritualeSe infatti il Collegio Consultivo Tecnico sembra connotarsi per molteplici peculiarità rispetto all’arbitrato irrituale, diversi sono i rinvii operati dal Legislatore a tale ultimo istituto con l’effetto di creare plurime letture interpretative che possono pericolosamente aprire il varco a contenziosi tra le Parti, con ciò vanificando l’obiettivo stesso del CCT, che è proprio quello di prevenire i contrasti in sede giudiziaria a vantaggio di una maggiore speditezza del procedimento realizzativo dell’appalto.

In tal senso la giurisprudenza formatasi per l’arbitrato irrituale non sempre può essere di ausilio per individuare regole interpretative certe applicabili anche al collegio consultivo proprio in ragione del fatto che – sebbene gli effetti delle determinazioni del Collegio sovente assumano valore di lodo – l’istituto del CCT, per come tipizzato dal Legislatore, riveste peculiarità tipiche che non lo rendono in alcun modo equiparabile ad un arbitrato irrituale. 

Tali rilevanti questioni, rischiano, in termini operativi, di impattare su tematiche molto delicate, come, ad esempio, la declinazione pratica del principio del contradditorio in sede di trattazione della disputa o l’esatta individuazione del regime impugnatorio applicabile alle determinazioni del Collegio.

Un istituto da disciplinare 

Dunque, è auspicabile che il regolamento che dovrà essere adottato ai sensi dell’art. 215, comma 1 del nuovo Codice preveda una disciplina dettagliata dell’istituto ed entri in vigore prima possibile.

Questo per evitare, da un lato, che la regolamentazione di alcuni importanti temi venga rimessa all’interpretazione delle parti determinando, conseguentemente, pericolosi contrasti interpretativi e per scongiurare, dall’altro, che le possibili sovrapposizioni tra diversi rimedi alternativi alla giurisdizione  indotte da una delimitazione poco chiara dei loro confini creino l’effetto di un inutile aggravamento amministrativo, soprattutto nel caso in cui tali rimedi rivestono – al verificarsi di certi presupposti – carattere obbligatorio, essendo la loro attivazione sottratta alla discrezionalità delle Parti, come nel caso dell’accordo bonario.

L’autrice

Barbara Carducci è avvocato e Responsabile Legale, Societario e Contratti di Roma Metropolitane, per conto della quale – dopo aver svolto la pratica forense presso l’Avvocatura capitolina – da oltre 20 anni si occupa delle problematiche legali riguardanti la progettazione e gestione delle nuove linee metropolitane e tranviarie di Roma, supportando stazione appaltante e tecnici.

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