Valutazione delle offerte anomale
Per quanto riguarda la valutazione delle offerte anomale, le novità sono finalizzate a semplificare la disciplina delle offerte anomale stesse, a responsabilizzare le stazioni appaltanti nella scelta del sistema di anomalia e nella sua applicazione, tenendo in considerazione l’eterogeneità delle situazioni concrete, in coerenza con i principi del risultato e della fiducia. La disciplina è differenziata per il sopra e sotto-soglia.
Nelle procedure sotto-soglia:
• Negli affidamenti diretti non si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale;
• Nelle procedure negoziate o nelle procedure ordinarie, nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
• Le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione del le offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2 (Metodo A B C).
Nelle procedure sopra-soglia:
• Il Legislatore non ha predeterminato una soglia di valutazione ex ante di anomalia, ma ha rimesso la relativa indicazione alle stazioni appaltanti, le quali nella loro discrezionalità potranno pertanto utilizzare, nei limiti in cui siano compatibili con le altre disposizioni dell’articolo e del codice, i criteri previsti dal D.lgs. n. 50 del 2016 ovvero i criteri e i parametri previsti all’allegato II.12-bis, ovvero ancora i diversi e nuovi criteri o parametri individuati dalle stesse stazioni appaltanti;
• La stazione appaltante è tenuta, nel bando o nell’avviso con cui si indice una gara, a indicare, compatibilmente con le disposizioni del codice, gli elementi specifici in base ai quali svolgere il giudizio sulla base del quale sottoporre a valutazione di anomalia una data offerta;
• Viene consentito il subappalto a cascata adeguandosi l’ordinamento alla normativa e alla giurisprudenza europea;
• In tema di raggruppamenti la disciplina del d.lgs. 50/2016 è stata superata dalla nota pronuncia della Corte di giustizia, sez. IV, 28 aprile 2022 in causa C-642/20 (non è ammissibile che uno Stato membro predetermini le modalità esecutive all’interno del raggruppamento. Si è ritenuto così nel nuovo codice di non poter riproporre la distinzione fra raggruppamenti verticali e orizzontali, e la relativa disciplina, volta proprio a regolamentare le modalità di esecuzione dell’appalto da parte dei raggruppamenti. Le stazioni appaltanti possono peraltro richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l’esecuzione di un appalto diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive;
• Si è inteso dare attuazione al criterio della legge delega volto ad ampliare la portata delle varianti in corso d’opera, pur nei limiti fissati dal diritto europeo, al fine di realizzare il delicato bilanciamento, posto a fondamento del criterio di delega, tra le regole comunitarie sulla concorrenza (che impongono la corrispondenza fra l’appalto eseguito e quello messo in gara) e le esigenze sopravvenute della stazione appaltante, che richiedono una modifica del contratto senza la quale l’interesse che sta alla base della stipula verrebbe ad essere in vario modo frustrato, in particolare negli appalti di lavori in riferimento alla necessità di realizzare l’opera pubblica. In continuità con le previsioni del DL 36/2022 e col principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice, a regime, le varianti devono trovare copertura nelle somme a disposizione del quadro economico e non comportano aumenti di spesa e che mantengono la piena funzionalità dell’opera (e, quindi, a maggior ragione la natura del contratto) siano sempre ammesse se adeguatamente motivate da miglioramenti in termini di qualità dell’opera e/o di tempi di ultimazione. Previsione della generale ammissibilità delle modifiche non sostanziali. Necessità di prevedere il c.d. quinto d’obbligo sin nei documenti di gara iniziali per rendere la previsione compatibile con le fattispecie di modifica consentite dalla direttiva;
• In sede esecutiva viene prevista la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento;
• Per mitigare “paura della firma”, è espressamente sancito che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti;
• Vengono riordinate le competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione;
• Il nuovo Codice innova profondamente la figura del RUP, che diventa “Responsabile unico di progetto” o, in altri termini, responsabile unico “dell’intervento pubblico” complessivamente inteso, ovvero un “project manager”. La transizione dalla responsabilità del “procedimento” a quella del “progetto” è anzitutto coerente con il nuovo contesto delineato dal principio del risultato. Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento;
• Dalla regola dell’albo nazionale dei commissari si passa alla regola della composizione interna dei componenti delle commissioni giudicatrici. Viene poi prevista espressamente la possibilità per il RUP di essere membro della commissione giudicatrice, il tutto peraltro nell’ambito della ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Impostazione d’insieme
A voler fare una prima valutazione, è da rilevare che l’impostazione delle nuove norme, come sopra riportato, è di tipo autoregolativo con la fusione in un solo atto normativo sia dei principi generali di diretta derivazione dalla Direttive comunitarie, sia delle prescrizioni regolative necessarie alla definizione delle procedure operative (testo normativo+allegati) ed è certamente apprezzabile il taglio degli atti normativi di riferimento e la possibilità di disporre da subito di un quadro normativo complessivo.