Scenari ed esemplificazioni
Come detto, tutti i progetti inclusi nel PNRR italiano hanno costituito oggetto di una valutazione tecnica che, in coerenza con le linee guida europee emanate sul tema, stima nel lungo termine gli effetti ambientali, diretti e indiretti, attesi. Tali effetti possono generare 4 diversi scenari a seconda che:
1) L’investimento abbia un impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo;
2) La misura sostenga l’obiettivo con un coefficiente del 100%;
3) La misura contribuisca “in modo sostanziale” all’obiettivo ambientale;
4) La misura richieda una valutazione DNSH complessiva.
A seconda dello scenario in cui ricade l’investimento, sono stati definiti i due seguenti approcci per le valutazioni DNSH:
1) Un approccio semplificato adottato se, per un singolo obiettivo, l’intervento è classificabile in uno dei primi tre scenari. Le amministrazioni forniscono una breve motivazione per mettere in luce le ragioni per cui l’intervento è associato ad un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde.
2) Un’analisi approfondita e condizioni da rispettare da adottare per gli investimenti che ricadono in settori come quello dell’energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti, e che dunque presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali. La stessa analisi rende necessaria anche per gli interventi che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
A seconda che l’intervento rientri nel primo o nel secondo regime, la documentazione progettuale di riferimento deve contenere una relazione, diversamente articolata, da redigere ai sensi dell’art. 17 del Regolamento n. 852/2020. Tale documento, in particolare, include le informazioni declinate nelle schede tecniche che il MEF, da ultimo con la circolare n. 33/2022, ha adottato in relazione alle varie tipologie di interventi infrastrutturali da realizzare in ambito PNRR traducendo in termini operativi le misure ambientali, ma anche gli strumenti di controllo, da garantire in ogni fase del procedimento realizzativo, fino al collaudo dell’opera.
Con riferimento specifico al settore delle strade, al fine di supportare le Amministrazioni pubbliche in merito agli adempimenti di tipo ambientale, è utile segnalare che l’IFEL, che opera per conto di ANCI, ha pubblicato nel corso del mese di ottobre 2023 un quaderno operativo a ciò appositamente dedicato nel quale sono esattamente individuate le schede tecniche che – ai fini del DNSH – devono essere prese in considerazione in relazione agli effetti che la politica ambientale europea mira a perseguire (approfondisci a questo link).
Come già accennato, anche il Regolamento UE 4286/2023 entrato in vigore l’1 gennaio introduce ora una specifica sezione dedicata alle infrastrutture stradali presumibilmente, con l’obiettivo di avviare tale settore al rispetto del DSNH anche laddove l’opera non sia finanziata con fondi PNRR.
È allora interessante capire come il suddetto principio interagisca con i CAM, ed in particolare con i CAM Strade che il Ministero della Transizione Ecologica dovrà adottare. Sul punto, il Governo italiano dopo aver precisato che “I CAM non sono articolati esplicitamente nei sei obiettivi rilevanti ai fini del DNSH e quindi caso per caso va valutato il contributo sostanziale che i CAM, inclusi i criteri premianti, possono fornire ad uno o più di tali obiettivi”, ha posto una distinzione tra gli interventi ricadenti nel Regime 1 o nel Regime 2.
Nel caso in cui l’intervento ricada nel Regime 1 (l’attività economica contribuisce sostanzialmente ad almeno uno degli obiettivi ambientali rilevanti ai fini del DNSH), i CAM garantiscono un contributo positivo agli obiettivi ambientali individuati come rilevanti al fine di non arrecare danno significativo all’ambiente sia direttamente sia considerando l’effetto leva sui mercati di riferimento. Tuttavia, poiché il livello delle prestazioni ambientali delineato dai CAM varia in funzione della categoria di appalto di cui sono oggetto, il contributo sostanziale va valutato caso per caso.
Nel caso invece in cui l’investimento infrastrutturale rientri nel Regime 2 (l’attività economica non arreca danno significativo all’ambiente) l’applicazione dei CAM garantisce il rispetto di tale principio. Poiché le infrastrutture stradali rientrano nel Regime 2, alla luce delle considerazioni sopra rese, si dovrebbe quindi presumere che, allorquando saranno adottati i CAM strade, l’applicazione degli stessi al procedimento realizzativo, di fatto dovrebbe implicitamente costituire anche attuazione del principio del DNSH.
Nel merito, tuttavia, il Ministero della Transizione Ecologica ha anche rilevato che tale automatismo (e cioè rispetto dei CAM equivale a rispetto del DNSH) dipende dal grado di aggiornamento dei criteri ambientali minimi e dai criteri di vaglio tecnico da rispettare secondo il Regolamento della Tassonomia. Ed infatti, gli atti del Green Public Procurement dell’UE contengono dei criteri più recenti rispetto ai CAM nazionali, poiché i GPP sono sottoposti, a livello europeo, ad aggiornamenti regolari, in linea con l’evoluzione delle migliori pratiche del settore. Inoltre, il Regolamento della Tassonomia e i relativi criteri di vaglio tecnico sul principio DNSH hanno introdotto dei nuovi elementi (es. analisi rischio climatico), che finora non erano stati presi in considerazione né dai criteri ambientali minimi né tantomeno da altre normative nazionali/comunitarie disponibili. Pertanto, la conformità ai criteri ambientali minimi potrebbe non essere condizione sufficiente ad esaurire la piena conformità al principio DNSH.
Osservazioni conclusive
In conclusione, si possono trarre le seguenti considerazioni:
• A tutt’oggi il principio del DNSH riguarda obbligatoriamente ed espressamente le opere inserite nel PNRR;
• Il Governo italiano, in aderenza alla politica comunitaria sulla sostenibilità ambientale, mira ad estendere il principio anche alle opere finanziate con fondi strutturali;
• È dunque importante che le Amministrazioni e gli Operatori economici non si facciano trovare impreparati nell’applicazione del principio rispetto al quale il regime speciale introdotto per il PNRR ha costituito terreno di prova e sperimentazione;
• L’applicazione in linea generale del principio al settore delle strade è ora espressamente contemplata dal Regolamento n. 4286/2023 entrato in vigore l’1 gennaio 2024;
• Le strade rientrano nel cosiddetto Regime 2. Si dovrebbe quindi presumere che i relativi CAM non ancora adottati per tale settore saranno in linea con i criteri di vaglio tecnico conseguenti all’applicazione del principio del DNSH. Ciò nonostante, poiché tale principio ha una portata più ampia e generale rispetto ai CAM, sarà comunque necessario che l’Amministrazione attui un confronto tra le due normative tecniche per verificare l’effettiva conformità dell’opera al principio del DNSH.
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