Con questo articolo avviamo un percorso di approfondimento a più voci (di esperti della materia) su uno strumento normativo di supporto alle aziende che aiuta a lavorare meglio, rischiare meno e consolidare la reputazione
di MARIARITA GIOMMONI | Avvocato
Quando si parla di “Modello organizzativo 231”, molte aziende lo associano a un obbligo legale. In tal senso si era orientato il Legislatore con il disegno di legge 30 luglio 2018 n. 726 (“Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle società di capitali, cooperative e consortili”). Seppure in un quadro di fonti sovranazionali fortemente orientate in tal senso, allo stato non vi è una norma con portata precettiva che obblighi l’impresa all’adozione del Modello 231, tuttavia, proprio in assenza di una sanzione diretta, l’adozione del Modello Organizzativo diventa elemento di indiscusso valore. Vediamo perché.
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico delle persone giuridiche (società, consorzi, associazioni), connesso alla realizzazione di determinati reati-presupposto e fondato sul concetto di “colpa di organizzazione”.
Si tratta di una forma di responsabilità aggiuntiva e autonoma, rispetto alla tradizionale responsabilità penale personale gravante sull’autore materiale o mediato del reato. La relazione ministeriale di accompagnamento alla 231, parla di “tertium genus”: ovvero un sistema che “coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo”. La portata innovativa della 231 è sotto tale profilo indiscussa, come dimostra il crescente interesse e dibattito sulle implicazioni pratiche di tale impostazione.
L’estensione all’Ente delle responsabilità derivanti dalla realizzazione di talune ipotesi di reato-presupposto coinvolge direttamente il patrimonio societario e gli interessi economici dei soci.
L’operatività dell’apparato sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 è subordinata all’accertamento dei seguenti elementi costitutivi dell’illecito:
• la realizzazione di un “reato-presupposto”, ricompreso nel catalogo del Decreto;
• la riconducibilità del reato-presupposto a uno dei soggetti apicali o a uno dei soggetti da questi dipendenti;
• la commissione del reato-presupposto “nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.
In sostanza, se una persona che lavora per un’azienda commette un reato e lo fa per far guadagnare l’azienda o farla andare meglio, anche l’azienda può essere ritenuta responsabile. Non solo la persona, quindi, ma anche l’Ente. L’interesse crescente e attuale del legislatore verso la responsabilità introdotto dal D. Lgs. 231 è evidente nel catalogo dei reati-presupposto tassativamente indicati, che è stato notevolmente ampliato con il D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 attuativo della Direttiva PIF, contemplando reati ambientali, frodi fiscali, reati societari, violazioni sulla sicurezza sul lavoro, peculato. Solo per citarne alcuni.
Quanto all’ambito di applicazione soggettivo, gli enti destinatari del D. Lgs. 231 sono tutte gli entri privati forniti di personalità giuridica (società di capitali, di persone, associazioni, fondazioni, società cooperative, società tra professionisti), con la sola esclusione delle ditte e imprese individuali, dello Stato e degli enti pubblici territoriali. La normativa è applicabile anche agli enti che abbiano sede principale in Italia per i fatti di reato commessi all’estero.