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Manodopera non ribassabile, ma a che pro?

D.Lgs 36/23, una riflessione (“Seria, sopra, non sotto”) generata da un’opinione, formatasi in oltre vent’anni di professione

di MARCO ABRAM | Ingegnere e autore

Parlare di non ribasso della manodopera alla luce del D.Lgs 36/23 personalmente lo ritengo davvero poco moderno. Ma io non conto, sono un umile operatore di mercato, anche se non mi posso sottrarre dal dare la mia opinione in merito. Opinione nata non oggi ma in oltre vent’anni di professione che ritiene certi meccanismi frutto più di sensibilità toccate piuttosto che di un pragmatismo efficace sperimentato sul campo. La genesi di questo tema è stata negli ultimi quindici anni assai controversa e ha visto diversi capovolgimenti di fronte.

Visto che, come anticipato, non indietreggiamo dal dare il nostro contributo al dibattito, vi dico subito che personalmente la ritengo davvero una cosa poco utile, che complica le cose, e di conseguenza lavoro e costi e non apporta un contributo significativo alla regolarità del lavoro e della sicurezza, ma il mio è solo un punto di vista ne leggerete sicuramente tanti altri, sicuramente  più autorevoli e diametralmente opposti.

Il meccanismo della manodopera non soggetta a ribasso, che tra l’altro si dovrebbe eventualmente fondare su quella reale e non presunta, non nota in fase di progetto, si basa a mio avviso su un “tecnicismo algebrico”, che nulla di concreto aggiunge alla causa; causa che invece ha un alto valore sociale e che va perseguita con altri strumenti. Tra l’altro sulla verifica della manodopera e della congruenza della stessa ci sono già procedure ormai consolidate, in occasione del rilascio del DURC sia in fase iniziale che in corso d’opera,

Cosa dovrebbe dare di più non ribassare la manodopera? L’imprenditore onesto che vuole seguire le regole, sa già che deve pagare i contributi e tenere lavoro regolare ed equamente retribuito, non ha bisogno di questo meccanismo progettuale che gli complica solo le cose in fase di predisposizione dei documenti di gara, ne terrà conto nella formulazione del ribasso, come dovrà fare con altri costi generali che gli sono in capo e di conseguenza si tarerà; sinceramente non lo vedo un grande problema. 

L’imprenditore onesto altresì, mi sento di dire, che chieda maggiori controlli e soprattutto efficacia degli stessi, su chi paga e chi no, e di conseguenza su chi deve lavorare e chi no, su chi deve stare nel mercato e chi no; da ciò, solo da ciò si sentirà davvero tutelato e con lui anche i lavoratori alle sue dipendenze. In termini effettivi sul mercato e soprattutto sul mondo del lavoro, della sicurezza, gli effetti quanto meno nel passato sono stati quasi pari a zero, e infatti tale meccanismo era stato eliminato.

L’emotivo D.Lgs 36/23

Oggi viene nuovamente reintrodotto con il D.Lgs 36/23, a mio avviso dietro una spinta “emotiva” che ritiene sempre che per regolarizzare il mondo del lavoro sia in termini contributivi che di sicurezza serva una nuova regola da applicare, sempre più stringente, e non pensa, forse perché troppo semplice e tale da indurre imbarazzo, che l’unico sistema che funziona è la “certezza della pena” intesa nel senso più ampio del termine e sentirsi coinvolti in processo culturale di crescita comune. In Italia le regole ci sono, nel mondo del lavoro come in altri settori, forse anche troppe direbbe qualcuno, comunque ci sono, basta applicarle con rigore, ma per far questo occorre essere “intellettualmente onesti sull’incipit”, sui dati di base.

Due cose ho imparato nella mia vita professionale, ma più in generale sulla vita stessa:

1. ingegneristicamente parlando occorre sempre scomporre un problema complesso in uno semplice per trovarne la soluzione;

2. il “giochino” è semplice siamo noi che lo rendiamo complicato, come amava ripetere sempre un mio vecchio allenatore di calcio.

Messi insieme questi due punti, che sembrano in antitesi, diventano una miscela esplosiva, un cubo di Rubik che pare non avere soluzione, eppure anch’esso è risolvibile. Un intreccio “marzulliano” di domande/affermazioni da fare andare in “tilt” anche la persona più equilibrata, da far venire il mal di testa anche a chi non lo ha mai, per fortuna, avuto. Eppure questo è quello che facciamo quotidianamente, ci complichiamo la vita anche dove non serve ed il grande Mondo dei Lavori Pubblici non è da meno, ci sta dentro con tutte le scarpe in questo scenario così articolato da rendersi talvolta incomprensibile.

Io credo che la reintroduzione di questo meccanismo, che personalmente ritengo solo un artificio matematico, sia dovuto principalmente a una sensibilità riacutizzata, dovuta al riaumentare degli infortuni in uscita dal periodo pandemico, ma ritengo altresì che solo il controllo efficace sul campo e le “responsabilità vere” siano l’unica via per uscire da questo “impasse”, che “impasse” proprio non lo è visto che la gente continua a farsi male e a morire purtroppo.

Cultura reale della sicurezza

Ci vuole una nuova cultura della sicurezza, un suo rilancio; era partita bene nei primi anni Novanta, se ne erano visti i benefici, ma con la pandemia e soprattutto una nuova necessità di economia e di produzione ha subito una botta di arresto, sembra da parte di tutti, non mettiamo nel “patibolo” nessuno perché tutti ci dobbiamo sentire coinvolti in questa lotta ed in questo obiettivo, che deve tornare prepotentemente al primo posto.

I costi sociali della mancata sicurezza sono impressionanti, se ne avessimo la reale percezione quando ci accingiamo a determinare un’azione per noi stessi o per terzi, come datori di lavori, dirigenti, preposti, dipendenti e colleghi, vi dico che spesso ci comporteremmo in maniera diversa, ma la “tentazione” di pensare che “a me non mi capita” è sempre dietro l’angolo e purtroppo stando ai numeri spesso “vincente”.

Dobbiamo invertire questa rotta, prima tutti con i comportamenti personali e solo dopo con l’introduzione, se mai ce ne fosse bisogno ma io non credo, perché “i comportamenti sono davvero un’arma potente, la più potente”, di nuovi cavillosi meccanismi matematici-economici-finanziari. Questa è la “battaglia” da vincere insieme.

Il meccanismo

Comunque oggi il meccanismo è stato reintrodotto in norma, ne prendiamo atto, e quindi vediamo quale è stata la genesi e quale sia l’attuale panorama perché, opinioni personali a parte, è legge e quindi dobbiamo imparare a confrontarci con esso. Oltre agli oneri della manodopera, storicamente gli altri costi che non sono stati assoggettati a ribasso sono quelli della sicurezza, ovvero quelli relativi a quanto previsto specificatamente nel piano di sicurezza e di coordinamento. I costi delle sicurezza sono lavori e apprestamenti veri propri ed è giusto quantificarli in aggiunta, come per i lavori, ed a mio avviso anche non sottoporli a ribasso perché essendo riferiti al tema “sicurezza” conterranno delle spese generali ma non dell’utile, perché non devo lucrare sulla sicurezza, mi si passi il termine, quindi risulta corretto non ribassarli.

Vediamo in quali norme questi due costi, sicurezza e manodopera, sono stati nel tempo trattati:

L. 109/94, art. 31, Co. 2, si parla di costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

D.Lgs 494/96, art. 12, Co. 1, si parla di costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

DPR 554/99, art. 17, Co. 2, si parla di costi della sicurezza in termini di componente da evidenziare del QE ma non viene specificato che non deve essere soggetto a ribasso d’asta;

D.Lgs 163/06, art. 86, Co. 3-bis, si parla di costi della manodopera ma non si specifica che non sono soggetti a ribasso d’asta ma che vanno indicati ai fini della verifica dell’anomalia;

D.Lgs 163/06, art. 86, Co. 3-ter, si parla di costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

D.Lgs 163/06, art. 131 , Co. 3, si parla di costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

D.Lgs 81/08, ALLEGATO XV, punto 4.1.4, si parla di costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

DPR 207/10, art. 16, Co. 1, Lett. a.2), si parla di costi della sicurezza in termini di componente da evidenziare del QE e viene specificato che non deve essere soggetto a ribasso d’asta;

• DPR 207/10, art. 39, Co. 1, si parla di costi della sicurezza non soggetti a ribasso richiamando l’art. 16, comma 1, Lett. a.2), del D.P.R. 207/10;

DPR 207/10, art. 39, Co. 3, si parla di costi della manodopera richiamando l’art. 86, Co. 3-bis, del D.Lgs 163/06;

D.Lgs 50/16, art. 23, Co. 16, si parla di costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

D.Lgs 50/16, art. 23, Co. 16, si parla di costi della manodopera ma non si specifica, come fatto per i costi della sicurezza, che non sono soggetti a ribasso d’asta e che vanno indicati ai fini della verifica dell’anomalia;

D.Lgs 50/16, art. 95, Co. 10, si parla di costi della manodopera che vanno indicati ai fini della verifica dell’anomalia;

D.Lgs 36/23, art. 41, Co. 13, si parla di costi della manodopera ma non si specifica, che non sono soggetti a ribasso d’asta e che vanno indicati ai fini della verifica dell’anomalia;

D.Lgs 36/23, art. 41, Co. 14, si parla di costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

D.Lgs 36/23, art. 41, Co. 14, si parla di costi della manodopera non soggetti a ribasso.

Passaggi normativi

Si riporta per sintesi solo l’ultimo passaggio normativo, ovvero l’art. 41, commi 13 e 14, del D.Lgs 36/23:

13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. [… ]

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale[… ]

Quindi i costi della sicurezza anche con il D.Lgs 36/23 continuano ad essere non soggetti a ribasso d’asta ma vengono aggiunti anche quelli relativi alla manodopera. I due costi una volta individuati vanno scorporati dal computo dei lavori per determinare la cd. “base d’asta”.

Gli scenari, in sintesi

Pertanto sintetizzando i contenuti degli articoli sopra visti, per quanto riguarda i costi della manodopera oggetto principale della nostra disamina, si possono fare le seguenti considerazioni:

1. I costi della manodopera sono apparsi per la prima volta con D.Lgs 163/06 (nota: ne veniva richiesta l’individuazione ai soli fini della verifica dell’anomalia ma non essendo ben perimetrato il suo significato sono state emesse delle norme regionali, tipo quella Umbra, che hanno determinato che tali oneri non fossero assoggettati a ribasso d’asta);

2. Tale scenario è durato fino al D.Lgs 50/16 dove si è ribadito che l’individuazione dei costi della manodopera erano necessari solo ai fini della verifica della soglia di anomalia; tale precisazione riportava tali costi sotto l’egida del ribasso;

3. Oggi con il D.Lgs 36/23 vengono nuovamente riportati fuori dalla sfera del ribasso.

Il tutto si conclude però con un periodo che sembra riaprire tutti i giochi: “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

Che applicazione avrà quest’ultimo periodo? Avrà un peso reale nel mercato o si procederà pedissequamente all’individuazione dei due costi, sicurezza e manodopera, sottraendoli semplicemente dall’applicazione del ribasso? Personalmente, se mi devo basare anche sulla storia passata, credo che queste due domande troveranno le seguenti risposte:

• Applicazione: nessuna;

• Peso: zero.

Nota del curatore: Quello degli oneri della manodopera è uno tanti temi approfonditi nel nuovo libro di Marco Abram: Direzione e contabilità dei lavori. La direzione dei lavori pubblici e privati: principi, accettazione dei materiali e contabilità”, Grafill editore. A questo link tutte le info utili su questa e altre pubblicazioni.

L’autore

Ingegnere civile con una vasta esperienza nel campo delle infrastrutture, Marco Abram ha sviluppato una notevole expertise anche nell’ingegneria forense ricoprendo il ruolo di CPT. Culture della materia tecnico-amministrativa, Abram è anche prolifico divulgatore, attraverso quaderni di approfondimento, volumi (tra le sue pubblicazioni recenti: “La Modulistica Tecnico-Amministrativa, commentata, delle Opere Pubbliche. Guida alla comprensione e compilazione dei modelli per i lavori pubblici”, Maggioli editore) e contributi LinkedIn e web (attraverso il sito https://www.maitalia.eu/).

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