La sentenza n. 8773/2022 del Consiglio di Stato
La regolamentazione introdotta per i CAM assume una particolare rilevanza se letta alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 10 ottobre 2022, n. 8773 che ha riformato la pronuncia resa dal TAR Puglia, Bari, sez. II in primo grado (sent. n. 1702/2021) giungendo a dichiarare inefficace un contratto già stipulato dalla PA che, nel redigere gli atti di gara non ha tenuto conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM di riferimento (nella specie si trattava dell’affidamento di un servizio di ristorazione per il quale il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede un espresso richiamo ai CAM all’art. 144).
La rilevanza della pronuncia rispetto ad altri precedenti che già affermano l’obbligatorietà dei CAM è data dal fatto che il Consiglio di Stato ha ritenuto tempestivo, e dunque ammissibile, il ricorso di uno dei concorrenti, classificatosi quarto in graduatoria, avverso l’aggiudicazione dell’appalto piuttosto che avverso il bando di gara nel presupposto che il mancato adempimento sull’indicazione dei CAM non ha assunto, per i concorrenti, carattere escludente o impeditivo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto stessa e, conseguentemente, “la partecipazione alla gara in un’ipotesi del genere non può considerarsi acquiescenza alle regole di gara, essendo l’impugnazione proponibile solo all’esito della procedura e avverso l’aggiudicazione, senza che ciò possa qualificarsi come un venire contra factum proprium come invece ritenuto dal primo giudice” (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 972/2021, cit.).
Il Consiglio di Stato, sulla base dello stesso principio, ha poi ritenuto sussistente l’interesse ad agire del ricorrente – benché quarto in graduatoria – nel presupposto che a tal fine non occorra sostenere la cd. prova di resistenza tesa a riscontrare se, al verificarsi del presupposto di cui si lamenta la carenza, egli sarebbe risultato aggiudicatario dell’appalto.
La pronuncia pone dunque in evidenza la responsabilità della Stazione Appaltante che – nel caso di inadempienza sui CAM – può subire gli effetti della caducazione di un contratto e, prima ancora, dell’annullamento di una procedura di gara già indetta, espletata e aggiudicata, con possibile pregiudizio dei finanziamenti già acquisiti e inevitabili gravi ripercussioni sui tempi e sui costi dell’investimento che potrebbero probabilmente costituire fonte di danno erariale, al pari della condanna alle spese legali del giudizio nelle quali è incorsa, nel caso di specie, anche la Pubblica Amministrazione che aveva aggiudicato la gara poi annullata dal Consiglio di Stato.
Dai CAM agli Obiettivi ONU
L’assetto giurisprudenziale sui CAM evidenzia la particolare attenzione alla materia, quale strumento la cui obbligatorietà ha radice “nell’esigenza di garantire che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari” e nel diffondere l’occupazione “verde”” (così, da ultimo, la sentenza n. 6934/2022).
Secondo il Consiglio di Stato “la previsione in parola, e l’istituto da essa disciplinato, contribuiscono dunque a connotare l’evoluzione del contratto d’appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si connotano per essere un “segmento dell’economia circolare” utile al perseguimento dei goals declinati nell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile con particolare riferimento, in materia di lavori pubblici, molti degli obiettivi richiamati in premessa al DM del 22 giugno 2023”.
Il DM 2022 “CAM Edilizia”
I 17 Obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile